Associazione culturale
GRUPPO ASTROFILI FRENTANI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


N.B. LO STATUTO QUI RIPORTATO E' LA VERSIONE ORIGINALE REGISTRATA PRESSO IL NOTAIO COLANTONIO NEL 1997. E' STATO AGGIORNATO NEL 2007 PER FAR FRONTE ALLE NUOVE ESIGENZE LEGISLATIVE IN TERMINI DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art.1: E' costituita un'associazione culturale astrofila denominata "GRUPPO ASTROFILI FRENTANI", con durata sino al 30 dicembre 2030 (trenta dicembre duemilatrenta).

Art.2: L'associazione ha sede provvisoriamente a Lanciano (CH) in via Parma n.2 presso lo studio dell'architetto Mancinone Fernando per una durata illimitata; la sede potrà essere spostata con apposita delibera del Consiglio Direttivo purchè la sede centrale permanga nel Comune di Lanciano(CH).

Art.3: L'associazione non professa fedi di partito o confessioni religiose e non ha finalità di lucro. Essa può affiliarsi ad organizzazioni nazionali ed internazionali e ad enti che perseguano i suoi medesimi fini statutari.

Art.4: L'associazione raduna a sè tutti coloro che intendono svolgere attività culturali astrofile. Essa intende l'astronomia non solo quale modo d'impiego del tempo libero, ma soprattutto quale apprezzabile momento culturale e quale impegnativo e produttivo mezzo di studio. Si propone altresì di:

  • Realizzare serate osservative e incontri divulgativi, che rendano partecipe la città della vita dell'associazione;
  • Promuovere le attività astrofile quali momenti educativi dei giovani anche con l'organizzazione di incontri, convegni, mostre;
  • Realizzare attività divulgative presso le scuole, associazioni ed enti interessati;
  • Organizzare visite a planetari ed osservatori.

Art.5: L'iscrizione all'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante domanda scritta. Tale domanda vale come accettazione delle norme del presente statuto, Sull'ammissione il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Al momento dell'accoglimento della domanda il nuovo socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota d'iscrizione e la quota mensile che sono annualmente fissati dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Gli enti e le associazioni regolarmente costituite potranno essere ammessi come soci annuali sostenitori.
Per i soci minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore con la quale esonera da ogni responsabilità l'associazione durante il perseguimento dei suoi fini statutari, oltre all'autorizzazione prevista dalla legge.

Art.6: I soci si distinguono in cinque categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci annuali-sostenitori, soci juniores, soci onorari.
Sono soci fondatori quelli intervenuti al momento della costituzione dell'associazione.
Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta ed ammessi a far parte dell'associazione a termine del presente statuto.
Sono soci annuali-sostenitori le persone giuridiche regolarmente costituite oppure le associazioni ed enti regolarmente costituiti.
Sono soci juniores tutti i soci ordinari che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni di età; questi non hanno diritto di voto nelle assemblee.
Sono soci onorari tutti coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera svolta a favore dell'associazione.
I soci il cui comportamento risulti incompatibile con gli scopi sociali possono essere radiati dal gruppo con delibera dell'assemblea che decide a maggioranza dei due terzi dei votanti e su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.7: Gli organi dell'associazione "Gruppo Astrofili Frentani" sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Art.8: L'assemblea è l'organo sovrano del gruppo. Essa è costituita dall'insieme dei soci effettivi (fondatori, ordinari, onorari, annuali-sostenitori e juniores) in regola con il versamento delle quote sociali.

Art.9: L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione per determinazione propria, o previa determinazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno cinque giorni prima della riunione. In casi urgenti è necessario che siano presenti oltre il Presidente, almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione.
L'assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato preventivamente.

Art.10: L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi ed in particolare approva il bilancio preventivo e consuntivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e i revisori dei conti, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.11: L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'associazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da consigliere più anziano del Consiglio Direttivo presente.

Art.12: Il Consiglio Direttivo è composto da cinque elementi eletti tra i soci fondatori, ordinari o onorari.
Nella sua prima riunione il consiglio elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere; il Segretario tra tutti i soci appartenenti all'associazione, la carica è gratuita.
Il primo Consiglio Direttivo è formato in maggioranza da soli soci fondatori e i consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.13: Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, e orienta, in armonia con essa, le attività dell'associazione. Provvede a regolare l'andamento dell'associazione, a reperire i fondi necessari, ad eseguire le eventuali pubblicazioni e a regolare tutte le attività dell'associazione.

Art.14: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di convocazione urgente è necessario che siano presenti oltre il Presidente, almeno due consiglieri ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.15: Il consigliere che non intervenga, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, deve essere considerato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto per qualsiasi ragione viene cooptato con deliberazione del Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti all'ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.16: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; convoca e dirige le adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, prende tutte le iniziative e provvedimenti ritenuti utili allo sviluppo del gruppo ed all'attuazione degli scopi sociali. In caso di impedimento, è supplito dal Vicepresidente.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può delegare il Vicepresidente a sostituirlo in tutto o parte delle sue funzioni. In caso di impedimento il Vicepresidente assume la qualifica di Presidente e ne assume tutte le funzioni.

Art.17: Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda sia le entrate che le uscite cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie gli elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati, svolge il servizio di economato per le piccole spese cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non in quelle del Consiglio Direttivo.

Art.18: Il patrimonio del gruppo è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del gruppo, da lasciti, donazioni o quanto altro possa essere destinato in futuro all'assemblea. I beni patrimoniali del gruppo sono descritti in apposito inventario.

Art.19: Le entrate del gruppo sono costituite :

  • dalle quote dei soci;
  • da eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche;
  • da ogni altro provento.

Tutti i proventi devono essere depositati nella cassa sociale o in appositi conti correnti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'associazione, i documenti necessari per prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o da suo delegato.
Le quote annuali d'iscrizione e quelle mensili sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e possono essere differenziate nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci juniores, soci annuali-sostenitori.
Le quote mensili potranno essere ulteriormente ridotte per soci appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Dette quote possono essere rivalutate annualmente per delibera del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea dei Soci.

Art.20: Il Tesoriere controlla l'amministrazione dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanza dei libri e delle scritture a norma di legge.
Il tesoriere può in ogni momento procedere ad atti di ispezione, può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art.21: L'esercizio finanziario dell'associazione inizia con il primo gennaio di ogni anno solare e termina il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un bilancio di previsione ed ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziate nel bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo può provvedere nel corso dell'esercizio sociale a variare gli stanziamenti previsti nelle varie voci del bilancio. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere predisposto ed approvato il bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo elabora una relazione, da allegare agli atti del bilancio, del bilancio consuntivo e lo trasmette, dopo il controllo del tesoriere sulla corrispondenza con gli atti sociali, all'Assemblea dei Soci.

Art.22: Le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento del gruppo possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci e devono essere deliberati dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

Art.23: In caso di scioglimento dell'associazione, saldati tutti gli eventuali crediti, la rimanenza deve essere devoluta a scopi di pubblica utilità comunque affini o attinenti a quelli previsti dal presente statuto.



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