
| Statuto |
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Art.1: E' costituita un'associazione culturale astrofila denominata "GRUPPO ASTROFILI FRENTANI", con durata sino al 31 dicembre 2061 (trentuno dicembre duemilasessantuno).
Art.5: L'iscrizione all'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante domanda scritta. Tale domanda vale come accettazione delle norme del presente statuto. Ogni nuovo socio deve essere presentato al Consiglio Direttivo da almeno un altro socio e sulla sua ammissione il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Al momento dell'accoglimento della domanda il nuovo socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota d'iscrizione annualmente fissata dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Art.7: Gli organi dell'associazione "Gruppo Astrofili Frentani" sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Art.8: L'assemblea è l'organo sovrano del gruppo. Essa è costituita dall'insieme dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote sociali. Art.9: L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione per determinazione propria, o previa determinazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno tre giorni prima della riunione. Sono altresì possibili altri mezzi di convocazione all’assemblea dei soci quali messaggi SMS e messaggi di posta elettronica. In casi urgenti è necessario che siano presenti oltre il Presidente, almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione. L'assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato preventivamente. Art.10: L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi ed in particolare approva il bilancio preventivo e consuntivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e i revisori dei conti, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Art.11: L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'associazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da consigliere più anziano del Consiglio Direttivo presente. Art.12: Il Consiglio Direttivo è composto da tre elementi eletti tra i soci effettivi, in regola con il versamento delle quote sociali. Nella sua prima riunione il consiglio elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere; il Segretario tra tutti i soci appartenenti all'associazione, la carica è gratuita. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Art.13: Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, e orienta, in armonia con essa, le attività dell'associazione. Provvede a regolare l'andamento dell'associazione, a reperire i fondi necessari, ad eseguire le eventuali pubblicazioni e a regolare tutte le attività dell'associazione. Art.14: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno tre giorni prima della riunione. Sono altresì possibili altri mezzi di convocazione del Consiglio quali messaggi SMS e messaggi di posta elettronica. In caso di convocazione urgente è necessario che siano presenti oltre il Presidente, almeno un altro consigliere ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Art.15: Il consigliere che non intervenga, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, deve essere considerato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto per qualsiasi ragione viene cooptato con deliberazione del Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti all'ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali. Art.16: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; convoca e dirige le adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, prende tutte le iniziative e provvedimenti ritenuti utili allo sviluppo del gruppo ed all'attuazione degli scopi sociali. In caso di impedimento, è supplito dal Vicepresidente. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può delegare il Vicepresidente a sostituirlo in tutto o parte delle sue funzioni. In caso di impedimento il Vicepresidente assume la qualifica di Presidente e ne assume tutte le funzioni. Art.17: Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda sia le entrate che le uscite cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie gli elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati, svolge il servizio di economato per le piccole spese cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non in quelle del Consiglio Direttivo. Art.18: Il patrimonio del gruppo è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del gruppo, da lasciti, donazioni o quanto altro possa essere destinato in futuro all'assemblea. I beni patrimoniali del gruppo sono descritti in apposito inventario. Art.19: Le entrate del gruppo sono costituite :
Tutti i proventi devono essere depositati nella cassa sociale o in appositi conti correnti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'associazione, i documenti necessari per prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o da suo delegato.
Art.23: Le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento del gruppo possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci e devono essere deliberati dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Art.24: In caso di scioglimento dell'associazione, saldati tutti gli eventuali crediti, la rimanenza deve essere devoluta a scopi di pubblica utilità comunque affini o attinenti a quelli previsti dal presente statuto. Art.25: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile. |